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D.l. carceri n. 78/2013
DL Carceri: il testo in Gazzetta
Decreto Legge 01.07.2013 n° 78 , G.U. 02.07.2013

In vigore dal 3 luglio 2013, a seguito della Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 78/2013 (DL Carceri), contenente disposizioni tese a fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario e a sanare una situazione che espone il nostro Pease alle reiterate condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Sul versante della deflazione carceraria, l'intervento legislativo si articola su due fronti:

1. La previsione di misure dirette ad incidere strutturalmente sui flussi carcerari

La modifica dell’art. 656 c.p.p., rubricato "Esecuzione delle pene detentive". L’immediata incarcerazione è disposta per i condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia una particolare necessità del ricorso alla più grave forma detentiva. Tra questi, oltre ai condannati per reati contemplati dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, sono stati inseriti i delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori di quattordici anni. Nei confronti degli altri condannati si è intervenuti sulla cosiddetta “liberazione anticipata”, istituto che premia con una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e partecipa fattivamente al trattamento rieducativo (v. art. 54 ord. pen). Sarà il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di carcerazione, a verificare se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata e investa, in caso di valutazione positiva, il giudice competente della relativa decisione. In questo modo, il condannato potrà attendere “da libero” la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa. Inoltre, per le donne madri ed i soggetti portatori di gravi patologie, viene ora data l’opportunità di accedere alla detenzione domiciliare nei casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro anni.

Lavoro di pubblica utilità. Ampliata la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica utilità. Tale misura, prevista per i soggetti dipendenti dall’alcol o dagli stupefacenti, potrà essere disposta per tutti reati commessi da tale categoria di soggetti, salvo che si tratti delle violazioni più gravi della legge penale previste dall’art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale (si veda l’art. 73, comma 5-ter D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Misure alternative (flussi di ingresso e di uscita). Nella duplice prospettiva di ridurre i flussi in entrata ma anche di incrementare le possibilità di uscita dal carcere, si collocano infine le modifiche che prevedono l’estensione degli spazi di applicabilità di alcune misure alternative per determinate categorie di soggetti, che in passato erano invece esclusi, come i recidivi per piccoli reati.

2. Rafforzamento delle opportunità trattamentali per i detenuti meno pericolosi.

Al fine di alleggerire le tensioni che, in specie nel periodo estivo, possono più facilmente innescarsi sia tra i detenuti che nei confronti del personale penitenziario, il provvedimento estende la possibilità di accesso ai permessi premio per i soggetti recidivi e prevede l’estensione dell’istituto del c.d. lavoro all’esterno (art. 21 dell’ordinamento penitenziario) anche al lavoro di pubblica utilità (v. comma 4-ter del citato art. 21).

A seguito del via libera del Consiglio dei Ministri sul decreto in commento, il Presidente del Consiglio Enrico Letta aveva espresso la propria soddisfazione, considerando tale manovra una prima positiva risposta di dignità del Paese all'emergenza carceraria.

Di avviso opposto Giorgia Meloni, presidente dei deputati di Fratelli d'Italia , che alle agenzie di stampa ha dichiarato: "Davvero innovativa e rivoluzionaria la ''filosofia' che il Governo Letta vuole seguire per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. In sostanza: facciamo uscire i delinquenti condannati, estendiamo i permessi premio ai recidivi, rendiamo complice lo Stato dei nuovi reati che, statistiche alla mano, questi compiranno ma continuiamo a tenere in galera chi e' ancora in attesa di giudizio e che oggi corrisponde a piu' di un terzo della popolazione carceraria. E ovviamente non citiamo nemmeno gli accordi bilaterali per far si' che gli stranieri possano scontare le pene nei loro Paesi di provenienza


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